Regolamento di Sezione

A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Regolamento interno della sezione di Lodi
Approvato dal C.R.L. il 04.05.1998

ART. 01 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione ARI di Lodi fu costituita il 6 luglio 1973 ai sensi dell'allora vigente Statuto Sociale dell'Associazione Radiotecnica Italiana. La Sezione è composta dai Soci effettivi, juniores e Radio Club, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale e il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e il miglior c onseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del vigente statuto sociale.


ART. 02 - COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la sezione, essendo costituita nel capoluogo di provincia , ha competenza territoriale provinciale.


ART. 03 - PATRIMONIO

Il patrimonio della sezione è costituito:

a) dalla biblioteca;

b) da donazioni, lasciti o versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi;

c) da apparecchiature, strumentazione e materiale radioelettrico;

d) da mobili, arredi, cancelleria

e) da tutto quanto ciò, che pur non previsto sopra, risulti nel libro inventario:


ART. 04 - AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite tutte le formalità di cui all'art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota sociale in vigore al momento e dalla fotocopia della licenza radioamatoriale per gli aspiranti soci effettivi. Il versamento della quota annua sociale, resa nota dal C.D. Nazionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente, deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire da tale data e sino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali a norma di quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello statuto Sociale ARI.

I Soci juniores e famigliari sono tenuti al pagamento di metà della quota stabilita per i Soci ordinari.


ART. 05 - DIRITTI DEI SOCI

Il socio in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto:

a) di partecipare alle assemblee di sezione con diritto di voto ( quest'ultimo solo per i Soci effettivi);

b) a frequentare i locali della sezione negli orari di apertura;

c) a ricevere eventuali pubblicazioni della sezione;

d) ad usufruire del servizio qsl nei modi stabiliti dal C.D. ARI;

e) a servirsi della biblioteca di sezione e delle eventuali apparecchiature, strumentazioni e materiale nei modi stabiliti dal C.D.;

f) di proporre reclamo con motivazione attraverso il C.D. di sezione avverso l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.


ART. 06 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso o l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'art. 12, lett. a) e b) dello statuto ARI e configurano automaticamente il recesso o l'esclusione dalla Sezione.


ORDINAMENTO
TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 07 - ORGANI

Sono organi della Sezione:

a) L'Assemblea di Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Collegio Sindacale


CAPO I° - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 08 - COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie e sono composte da tutti i Soci iscritti alla sezione, in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento dei diritti di cui al precedente art. 5.


ART. 09 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno, normalmente entro il 31 gennaio.


ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengono opportuno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla sezione e in regola con il pagamento delle quote associative e in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'art. 5.

In tal caso il C.D. deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.


ART. 11 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

(modificato con delibera assembleare del 01.04.2016)

Il C.D. stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché il relativo ordine del giorno. Provvede altresì a rendere note tale indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea stessa.


ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea devono essere sottoposti:

a) La relazione del C.D. sull'andamento economico e sul funzionamento della sezione;

b) Il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso

c) La relazione del Collegio Sindacale;

d) Altri argomenti che il C.D. vorrà iscrivere all'ordine del giorno, anche su proposte del C. S. o dei Soci. L'assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.


CAPITOLO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per scrutinio segreto fra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa ed avendo tutti il godimento dei diritti sociali. La durata in carica è di tre anni ed è rieleggibile.

Il C.D. a sua volta elegge tra i suoi componenti:

a) il Presidente;

b) un Vicepresidente;

c) un Segretario - cassiere.


ART. 14 - ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, provvede a comunicare a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:

a) la data, l'ora e il luogo in cui si celebreranno le elezioni;

b) l'elenco delle candidature ove esistano.

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale nei modi e nei tempi da esso stabiliti. L'elenco dei Soci che godono di tutti i diritti sociali, verrà esposto in sezione dalla data di convocazione delle elezioni.


ART. 15 - CONVOCAZIONE

Il C.D. deve riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi; la data e l'ora di convocazione deve essere affissa in sezione almeno sette giorni prima.

Alle riunioni può partecipare il C.S. senza diritto di voto.

Il Presidente del C.D. può convocare telefonicamente i consiglieri con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come auditori, alle riunioni del C.D., senza avere diritto di voto o di parola.


ART. 16 - POTERI

Al C.D. spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare da parere sull'ammissione di nuovi Aspiranti Soci.


ART. 17 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del C.D. è necessaria la presenza di almenom3 membri. Nessuna adunanza sarà comunque valida se non presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente con l'assistenza del segretario.

Le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza di voti (50%+1), in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.


ART. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In casa di vacanza o assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il C.D. procede alla sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti, ciò sino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà a nuove elezioni per il rinnovo di tutto il C.D.

Nel caso di parità tra i primi non eletti, prevarrà l'anzianità associativa..


CAPO III° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

ART. 19 - LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto a cura del segretario, un sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del C.D. con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro.

Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità dovranno essere osservate per le adunanze e delibere di assemblea.


ART. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENETARIO

La sezione deve tenere:

a) il libro giornale con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e uscita di denaro, con indicazione di ogni singola operazione contabile.

b) il libro inventario nel quale devono essere riportati tutti beni mobili e immobili di proprietà della sezione.


ART. 21 - LIBRI FACOLATIVI

(OMESSO)


CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE

ART. 22 - ELEZIONI

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti a scrutinio segreto tra i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e aventi ilo pieno godimento dei diritti sociali.

Le elezioni del C.S. avvengono contemporaneamente a quelle del C.D.

E' compito del C.S. curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

I Sindaci durano in carica quanto i Consiglieri en possono essere rieletti.


ART. 23 - POTERI

Il C.S. esercita il controllo generale sull'amministrazione della sezione e sulla gestione sociale.

In particolare controlla l'organizzazione delle votazioni segrete, per il quale compito può farsi assistere da altri Soci


ART. 24 - VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un sindaco, i sindaci rimasti in carica provvederanno alla sostituzione, nominando il candidato primo dei non eletti nella graduatoria. In caso di parità, prevarrà l'anzianità associativa.

in caso di vacanza di due sindaci, il C.D. indice nuove elezioni.

In entrambi i casi, i nuovi eletti rimarranno in carica fino allo scadere del periodo previsto per il C.D.


ART. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

ITutte le cariche sociali sono gratuite; esse daranno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal C.D.

l'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto dell'affidamento dell'incarico.


CAP. V° - VOTAZIONI E DELIBERE

ART. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in assemblea.


ART. 27 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Le votazioni in assemblea sono indette dal C.D. per:

1) la nomina dei cinque membri del C.D. e dei tre membri del C.S.;

2) lo scioglimento della sezione;

3) la revisione o modifica del presente regolamento;

4) l'adozione di qualsiasi provvedimento di vitale importanza per la sezione.

Le votazioni di cui al punto 1 saranno a voto segreto, tutte le altre a voto palese.


ART. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

(OMESSO)


ART. 29 - SORVEGLIANZA

Per garantire la regolarità delle votazioni, i Sindaci ne stabiliscono le modalità e ne controllano le operazioni. Di ogni votazione deve essere redatto il verbale firmato dai Sindaci.


ART. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'assemblea può deliberare quando sia presente il 50% + 1 dei Soci effettivi della sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale è richiesta per la validità delle deliberazioni.

In seconda convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza dei presenti votanti.


ART. 31 - ORGANO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea designa il Presidente. Le funzioni di segretario saranno assolte dal segretario della sezione. In sua assenza, il Presidente provvederà a nominare il segretario dell'assemblea tra i presenti.


ART. 32 - VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale a cura del segretario, come previsto dall'art. 19.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.


ART. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della sezione, entro il termine di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve comunicare le risultanze alla sede centrale e al Comitato regionale e provvedere a tutti gli adempimenti di rito.


TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA

ART. 34 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la sezione di fronte a terzi e in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene il contatto con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero PT.

Presiede le riunioni del C.D.. rappresenta la sezione in seno al Comitato Regionale.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, assumendo la responsabilità degli atti.


ART. 35 - SEGRETARIO - CASSIERE

Il Segretario è responsabile della sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede, sulla base delle delibere del C.D., a quanto occorre all'assemblea dei soci, alla dotazione della sezione, esercita funzioni di segretario nelle assemblea e nel C.D.

E' altresì responsabile della tenuta dei libri contabili della sezione, ne risponde al C.D. e ne sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul CC bancario o postale.


DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente regolamento è obbligatorio: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto ARI vigente, al suo regolamento din attuazione e al regolamento del Comitato Regionale Lombardia.

Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i soci e ai nuovi iscritti.


ART: 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la sezione o verso l'ARI, sono deferiti con delibera del C.D., al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'Ari presso il Consiglio Direttivo Nazionale.

L'esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti di cui all'art. 5.


ART. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della sezione, i beni risultanti da inventario e ogni altra voce attiva ( crediti, debiti, ecc.), dopo la loro liquidazione saranno devoluti alla Sede Centrale ARI.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

Lodi, 22 febbraio 1988